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Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali

La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, ha adottato, il 27 novembre 1978, all’unanimità e per acclamazione la seguente Dichiarazione:

PREAMBOLO

La Conferenza Generale dell’Unesco, riunita a Parigi dal 24 ottobre al 28 novembre 1978:

  • Ricordato che nel preambolo dell’Atto costitutivo dell’Unesco (16 novembre 1945) si dichiara che “la grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal disconoscimento dell’ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana […]”.
  • Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell’Unesco, questi principi hanno la stessa validità.
  • Consapevole del processo di decolonizzazione e dei mutamenti storici che hanno favorito l’indipendenza di molti popoli.
  • Convinta dell’unità della specie umana e dell’uguaglianza innata di tutti gli esseri umani.
  • Convinta che tutti i popoli, indipendentemente dalla loro origine, contribuiscono al progresso della civiltà.
  • Riaffermata la sua adesione allo Statuto ONU, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ai Patti internazionali.
  • Tenute presenti le convenzioni internazionali contro genocidio, apartheid e discriminazione razziale.
  • Riaffermata la volontà di partecipare al programma del Decennio per la lotta contro il razzismo.
  • Constatato che razzismo, discriminazione, colonialismo e apartheid persistono ancora nel mondo.
  • Espressa la propria indignazione di fronte a tali attentati alla dignità umana.

Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali.

ARTICOLI

Articolo 1

  1. Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo.
  2. Tutti gli individui e i gruppi hanno diritto di essere diversi, ma la diversità non può giustificare discriminazioni o apartheid.
  3. L’identità culturale non può essere negata in base all’origine o all’ambiente.
  4. Tutti i popoli hanno le stesse facoltà per lo sviluppo integrale.
  5. Le differenze nei risultati dei popoli derivano da fattori storici, sociali ed economici, non da gerarchie naturali.

Articolo 2

  1. Ogni teoria che sostenga la superiorità o l’inferiorità razziale non ha fondamento scientifico ed è contraria alla morale.
  2. Il razzismo si manifesta in ideologie, prassi istituzionali, leggi e comportamenti discriminatori che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
  3. Il pregiudizio razziale, legato storicamente a rapporti di potere e disuguaglianze economiche, è totalmente ingiustificato.

Articolo 3

Ogni distinzione, esclusione o preferenza basata su razza, colore, origine etnica o intolleranza religiosa è incompatibile con un ordine internazionale giusto e viola i diritti umani fondamentali.

Articolo 4

  1. Ogni ostacolo alla libera comunicazione e al pieno sviluppo umano, fondato su basi razziali, è inammissibile.
  2. L’apartheid, come il genocidio, costituisce un crimine contro l’umanità.
  3. Ogni politica o prassi di segregazione razziale turba la pace e la dignità umana.

Articolo 5

  1. La cultura e l’educazione devono affermare l’uguaglianza in dignità e diritti e rispettare l’identità culturale di ogni gruppo.
  2. Gli Stati e gli insegnanti hanno la responsabilità di combattere il razzismo attraverso programmi educativi adeguati.
  3. I mezzi di comunicazione devono promuovere comprensione e tolleranza ed evitare rappresentazioni stereotipate e discriminatorie.

Articolo 6

  1. Lo Stato ha responsabilità primarie nell’applicazione dei diritti umani in uguaglianza.
  2. Deve adottare misure legislative, educative e culturali per eliminare razzismo e apartheid.
  3. Quando necessario, deve predisporre programmi speciali per i gruppi svantaggiati.

Articolo 7

Il diritto è strumento essenziale per reprimere propaganda e pratiche razziste. Gli Stati devono adottare norme giuridiche efficaci e garantirne l’applicazione.

Articolo 8

  1. Ogni individuo ha diritti e doveri verso la società e deve contribuire alla lotta contro il razzismo.
  2. Gli esperti scientifici e culturali devono svolgere ricerche interdisciplinari sui pregiudizi razziali.
  3. Essi hanno il dovere di evitare interpretazioni ingannevoli e di diffondere correttamente i risultati delle ricerche.

Articolo 9

  1. L’uguaglianza in dignità e diritti è principio riconosciuto dal diritto internazionale.
  2. Devono essere adottate disposizioni speciali per i gruppi svantaggiati.
  3. I lavoratori migranti e le loro famiglie devono ricevere tutela e accesso a istruzione e servizi.
  4. Gli squilibri economici internazionali aggravano il razzismo: occorre una ristrutturazione più equa dell’economia globale.

Articolo 10

Le organizzazioni internazionali, governative e non governative, sono invitate a cooperare attivamente alla lotta contro razzismo, apartheid e genocidio.

RISOLUZIONE DI ATTUAZIONE

La Conferenza Generale, nella sua ventesima sessione:

1. Impegna gli Stati membri

  • a ratificare, se non ancora fatto, gli strumenti internazionali contro la discriminazione razziale (Convenzione ONU contro la discriminazione razziale, Convenzione contro l’apartheid, Convenzione Unesco sull’istruzione).
  • ad adottare misure legislative per prevenire e condannare comportamenti discriminatori, garantendo giusta riparazione alle vittime.
  • a comunicare al Direttore Generale dell’Unesco le norme adottate per attuare i principi della Dichiarazione.

2. Invita il Direttore Generale

  • a redigere un rapporto complessivo sulla situazione mondiale riguardo razzismo e pregiudizi.
  • a tener conto dei lavori degli organi internazionali sui diritti umani.
  • a presentare alla Conferenza Generale osservazioni e raccomandazioni per l’attuazione della Dichiarazione.
  • a diffondere il testo della Dichiarazione in tutte le lingue possibili.
  • a trasmettere la Dichiarazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite per proporre ulteriori azioni contro la discriminazione razziale.