- Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
In particolare svolge le seguenti attività:
- Attività di chiamata, secondo le indicazioni delle normative vigenti;
- Attività di raccolta, secondo le disposizioni delle normative vigenti;
- Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza, anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi, finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.
- L'Avis Comunale di Modica svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Ragusa ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.
- L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.
- La qualifica di socio si perde per:
dimissioni;
cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.
- In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
- Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.
- II provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell'art. 16 dello statuto dell'Avis Nazionale.
- In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
- II provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'Avis Nazionale.
- Sono organi di governo dell'Avis Comunale:
l'Assemblea Comunale degli Associati;
il Consiglio Direttivo Comunale;
il Presidente e il Vicepresidente;
- Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.
- II patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche ed i utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.
- Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
il reddito del patrimonio;
i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
i contributi di organismi internazionali;
i rimborsi derivanti da convenzioni;
le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.
II Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali enei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
- Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs.
n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
- L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
il libro degli associati o aderenti;
il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.