Dichiarazione universale dei diritti degli animali
Articolo 1: uguaglianza e diritti degli animali
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2: rispetto e considerazione
- Ogni animale ha diritto al rispetto.
- L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare o sfruttare gli altri animali. Ha il dovere di utilizzare le sue conoscenze al servizio degli animali.
- Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell’uomo.
Articolo 3: trattamento e soppressione
- Nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti o atti crudeli.
- Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.
Articolo 4: libertà e ambiente naturale
- Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
- Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5: vita in ambiente umano
- Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6: compagnia e longevità
- Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
- L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7: animali da lavoro
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un’alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8: sperimentazione
- La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione.
- Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9: allevamento e alimentazione
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Articolo 10: divertimento e spettacoli
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo. b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11: biocidio
Ogni atto che comporta l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12: genocidio
- Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
- L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13: rispetto per gli animali morti
- L’animale morto deve essere trattato con rispetto.
- Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14: rappresentanza e difesa legale
- Le associazioni di protezione e salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
- I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.