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Dichiarazione universale dei diritti degli animali

Articolo 1: uguaglianza e diritti degli animali

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2: rispetto e considerazione

  1. Ogni animale ha diritto al rispetto.
  2. L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare o sfruttare gli altri animali. Ha il dovere di utilizzare le sue conoscenze al servizio degli animali.
  3. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell’uomo.

Articolo 3: trattamento e soppressione

  1. Nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti o atti crudeli.
  2. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4: libertà e ambiente naturale

  1. Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
  2. Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5: vita in ambiente umano

  1. Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
  2. Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6: compagnia e longevità

  1. Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
  2. L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7: animali da lavoro

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8: sperimentazione

  1. La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione.
  2. Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9: allevamento e alimentazione

Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10: divertimento e spettacoli

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo. b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11: biocidio

Ogni atto che comporta l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12: genocidio

  1. Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
  2. L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13: rispetto per gli animali morti

  1. L’animale morto deve essere trattato con rispetto.
  2. Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14: rappresentanza e difesa legale

  1. Le associazioni di protezione e salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
  2. I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.